Veterinaria: normativa farmaci semplificata per cavalli non DPA

La vita è più serena per chi opera con cavalli non produttori di alimenti.

L’industria farmaceutica veterinaria ha guidato un complesso progetto di semplificazione normativa che consente già oggi a medici veterinari, proprietari e cavalieri di assicurare il benessere dei cavalli sportivi nel pieno rispetto della salute del consumatore di carni equine, senza doversi più occupare di rischiosi adempimenti burocratici.

Le pragmatiche misure proposte dall’Industria e accettate con lungimiranza dal Ministero della Salute, nell’ottica di semplificazione auspicata dall’On. Martini, si stanno dimostrando efficaci nell’evitare le criticità, sul piano del benessere animale, che si sarebbero verificate con la scomparsa di molte specialità medicinali tuttora necessarie per la cura delle patologie dei cavalli da competizione.

L’obiettivo di tenere in vita un prontuario farmaceutico adeguato alle reali esigenze terapeutiche è stato raggiunto grazie ad una chiara strategia basata sull’identificazione e sulla differenziazione dei cavalli in due distinte categorie: equidi destinati alla produzione di alimenti per l’uomo (Equidi DPA) e equidi non produttori di alimenti per l’uomo (Equidi NON DPA).

I proprietari che scelgono la destinazione NON DPA possono fin d’ora disporre di un adeguato numero di farmaci per difendere l’integrità dei loro cavalli, mantenendosi tuttavia ben al riparo dalle pesanti responsabilità e dalle complesse incombenze burocratiche che gravano sui possessori di cavalli produttori di alimenti.

E’opportuno ricordare che le infrazioni alle norme vigenti nel campo della produzione alimentare sono sanzionate dal codice penale e che i vantaggi offerti dall’iscrizione degli equidi al ruolo NON DPA, in termini di deresponsabilizzazione e depenalizzazione, riguardano tutte le categorie professionali a diverso titolo coinvolte nella prescrizione del farmaco, nella sua gestione e somministrazione: medici veterinari, farmacisti, grossisti, gestori di circoli ippici, scuderie e, come ricordato in precedenza, proprietari.

I medici veterinari possono fin d’ora prescrivere taluni farmaci autorizzati all’immissione in commercio con un regime di dispensazione semplificato proprio perché destinati a cavalli non produttori di alimenti e quindi non coinvolti nelle problematiche riguardanti la salute del consumatore di alimenti di origine equina.

Ne sono un primo esempio tutte le presentazioni (pasta orale, iniettabile, granulare e gel) della specialità BUTE (fenilbutazone) prescrivibili ai cavalli NON DPA con ricetta in copia unica ripetibile (Provvedimento 164 -11/08/2010 G.U n. 206 del 3-9-2010) e la specialità NARGESIC (Butorfanolo) prescrivibile con ricetta in copia unica non ripetibile (Provvedimento 108-8-6-2010 G:U. del 12-7-2010).

Altri farmaci si stanno aggiungendo alla lista cosicché il cavallo NON DPA potrà disporre di un ampio prontuario di specialità a gestione semplificata.

Ad esempio i proprietari/gestori dei centri ippici che ospitano esclusivamente equidi NON DPA sono esonerati dall’ obbligo di registrare i trattamenti farmacologici.

La semplificazione normativa, consentita dal ruolo non DPA, si addice pienamente ai cavalli impiegati negli sport equestri e ne favorisce la diffusione.

FISE fortemente impegnata su temi etici quali la tutela del benessere animale auspica una cospicua iscrizione dei cavalli impiegati negli sport equestri al ruolo NON DPA sapendo che questa scelta promuove la ricerca scientifica a tutto vantaggio del benessere del cavallo sportivo e della diffusione degli sport equestri.

comunicato Fise

Autore

Articoli Correlati