
L’antitrust, organo Garante della Concorrenza e del libero Mercato si è definitivamente espresso sulla tormentata vicenda relativa alla presunta posizione predominante della F.I.S.E. rispetto alla gestione delle attività equestri.
Qui di seguito i punti essenziali del bollettino nr. 23 del 27.06.2011 emesso dal Garante della Concorrenza e del libero Mercato:
IV. I NUOVI IMPEGNI PROPOSTI DALLA FISE
A seguito di apposite, propedeutiche audizioni svoltesi con gli Uffici dell’Autorità 4, la FISE ha formalmente presentato – con comunicazione del 21 luglio 2010, definitivamente formalizzata in data 4 febbraio 2011 – nuovi impegni ai sensi dell’articolo 14 ter della legge n. 287/90, allo scopo di rimuovere le problematiche di natura concorrenziale oggetto dell’istruttoria riaperta con la citata delibera del 22 aprile 2010.
La FISE, in particolare, ritiene che le criticità concorrenziali prospettate dall’Autorità possano essere superate individuando specificamente la nozione di attività “agonistica” che l’ordinamento – nazionale ed internazionale – attribuisce alla competenza federale.
In proposito, la FISE rileva che l’attività “agonistica”, intesa quale attività contrapposta a quella “amatoriale”, non è affatto quella caratterizzata dalla assegnazione di premi e/o dalla predisposizione di classifiche, ma piuttosto l’attività di contenuto tecnico la cui organizzazione è attribuita alla FISE in quanto unica federazione nazionale affiliata alla FEI che, a sua volta, è l’unica federazione internazionale per lo sport equestre facente parte del CIO.
La FISE è infatti tenuta istituzionalmente a vigilare sulla “qualificazione agonistica” dei praticanti l’attività sportiva equestre al fine di preservarne la salute e garantirne la preparazione tecnica, tenuto conto che essa, ai sensi dell’articolo 116 delle “FEI General Regulations”, è responsabile della “idoneità fisica e tecnica dei cavalli e degli atleti” che partecipano alle competizioni alle quali questi sono ammessi.
Sulla base di tali presupposti e della distinzione tra attività “agonistica” e “amatoriale” demandata alla federazione, la FISE prospetta il superamento dei potenziali profili anticoncorrenziali evidenziati nel provvedimento di riapertura dell’istruttoria attraverso l’adozione di un regolamento sportivo che individui per ogni singola disciplina CIO/FEI la linea di demarcazione tra attività sportiva agonistica ed attività sportiva amatoriale, in osservanza dei parametri CIO/FEI.
Gli sport equestri di interesse FISE si dividono in due grandi categorie:
1) discipline CIO/FEI olimpiche e non olimpiche;
2) altre discipline e specialità.
Nello specifico, la FISE si impegna formalmente:
a) a delimitare il perimetro della propria esclusiva alle discipline equestri CIO/FEI (salto ostacoli, concorso completo, dressage e paraolimpica, attacchi, endurance, reining, volteggio) ove svolte in forma agonistica, adeguando in tal senso i propri regolamenti ed eliminando qualsiasi riferimento ad attività esclusive che esulino da tale contesto (all. 1 del formulario);
b) a riconoscere come legittimo il libero svolgimento in forma amatoriale (ovvero, al di sotto degli standard CIO/FEI stabiliti dalla FISE) delle suddette discipline CIO/FEI anche da parte di enti ed associazioni diversi dalla stessa, eventualmente anche con tesserati FISE e con l’attribuzione di classifiche e premi;
c) a riconoscere il libero svolgimento di tutte le altre discipline anche da parte di enti
diversi dalla stessa;
d) a riconoscere come legittima l’iscrizione dei propri tesserati ad enti diversi dalla stessa,
non svolgenti attività agonistica CIO/FEI;
e) a regolamentare i rapporti fra i circoli affiliati FISE ed altri enti e/o associazioni, anche relativamente a manifestazioni in ambito CIO/FEI di natura non agonistica. A tal fine, la FISE ha allegato copia della “convenzione quadro per l’utilizzo di impianti e strutture equestri facenti capo ad affiliati della FISE” (all. 2 del formulario).
La FISE si è infine impegnata a fornire un’adeguata pubblicità ai propri impegni, dichiarando che gli stessi saranno attuati in tempi brevi, compatibilmente con i tempi di modifica delle norme statutarie e regolamentari.
Con delibera adottata il 16 febbraio 2011 l’Autorità, non ravvisando la manifesta infondatezza degli impegni presentati dalla FISE, ha disposto la pubblicazione dei medesimi sul sito web dell’Autorità a far data dal 21 febbraio 2011, al fine di consentire a terzi interessati di presentare le proprie osservazioni scritte in merito ai citati impegni, contestualmente prorogando il termine di conclusione del procedimento, al fine di poter presentare la richiesta di parere di cui all’articolo 11, comma 4, del Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 101 e 102 del TFUE.
V. LE OSSERVAZIONI SUGLI IMPEGNI PRESENTATI DALLA FISE
A seguito della pubblicazione, in data 21 febbraio 2011, degli impegni presentati dalla FISE sul sito web dell’Autorità, sono pervenute, nel termine di trenta giorni dalla stessa, alcune memorie da parte di soggetti legittimati ad intervenire nel corso del relativo sub-procedimento.
Ciò che viene sostanzialmente evidenziato in tutte le memorie presentate dai terzi interessati è che la FISE debba limitarsi a regolamentare le discipline olimpiche e FEI esclusivamente nel contesto agonistico CIO/FEI, consentendo invece il libero svolgimento delle medesime discipline a livello amatoriale ed, a maggior ragione di tutte le altre discipline al di fuori del citato contesto CIO/FEI, anche con la partecipazione di propri tesserati.
Per quanto concerne la regolamentazione dell’eventuale rapporto fra circoli e/o club affiliati alla FISE ed altri enti ed associazioni in ambito equestre, nelle citate memorie si auspica che tale regolamentazione sia meno rigida possibile, al fine di consentire l’effettivo utilizzo di strutture affiliate alla Federazione anche da parte di altri soggetti per lo svolgimento delle proprie manifestazioni.
Infine, nelle memorie in esame si rileva che la definizione dei parametri agonistici delle discipline CIO/FEI debba essere effettuata dalla FISE modificando non solo i propri regolamenti e le c.d. norme di attuazione, ma anche e soprattutto lo Statuto federale, al fine di stabilire definitivamente e con certezza l’ambito della propria attività.
VI. LA POSIZIONE DELLA FISE IN MERITO ALLE OSSERVAZIONI DEI TERZI INTERESSATI
Successivamente alla pubblicazione degli impegni presentati dalla FISE ed alla formulazione delle osservazioni sul contenuto degli stessi da parte dei segnalanti e dei terzi interessati, la FISE, in data 30 marzo 2011, ha presentato un’ulteriore memoria, successivamente integrata in data 11 aprile 2011, contenente le proprie osservazioni in merito a quanto rilevato circa i propri impegni da parte dei terzi interessati.
A tale riguardo, la FISE ha ribadito innanzitutto il proprio impegno ad individuare “per ogni singola disciplina CIO/FEI la linea di demarcazione tra attività sportiva agonistica ed attività sportiva amatoriale in osservanza dei parametri CIO/FEI, attraverso l’adozione di un regolamento sportivo (adottato dal Consiglio federale) che sarà preceduto dalla necessaria modifica delle norme statutarie non coerenti con suddetta demarcazione ed, in particolare, dell’attuale art. 1, comma 2 dello Statuto federale.
Per quanto concerne la facoltà della Federazione di regolamentare gli standard agonistici delle discipline CIO/FEI, la FISE ha evidenziato che tale facoltà le è attribuita dalla sua affiliazione alla FEI ed al CIO, in quanto federazione nazionale attiva nel settore equestre (articolo 116 delle General regulations della FEI).
In merito alle modalità di regolamentazione del rapporto fra circoli affiliati alla FISE ed altri enti e/o associazioni del settore, la FISE ha rilevato che tale regolamentazione e la relativa convenzione quadro (all. 2 del formulario) “non attribuisce la disponibilità giuridica degli impianti sportivi dei circoli affiliati né tanto meno ne limita la libertà […] ma semplicemente disciplina gli aspetti relativi alla sicurezza dei cavalieri e dei cavalli partecipanti alle manifestazioni che presso i predetti impianti verranno svolte da enti terzi”.
VII. LA VALUTAZIONE DEGLI IMPEGNI
Gli impegni presentati dalla FISE, nella versione in precedenza descritta sub § IV, appaiono idonei a rimuovere i profili anticoncorrenziali oggetto del procedimento istruttorio.
In primo luogo, in base all’attuale versione degli impegni, l’attività equestre non sarà più – di per sé – di esclusiva competenza della FISE, se non nelle ipotesi in cui tale attività sia svolta a livello agonistico in ambito CIO/FEI, secondo ben precise regole tecnico-sportive, chiaramente delineate “attraverso l’adozione di un regolamento sportivo (adottato dal Consiglio federale) che sarà preceduto dalla necessaria modifica delle norme statutarie non coerenti con suddetta demarcazione ed, in particolare, dell’attuale art. 1, comma 2 dello Statuto federale.
Tali regole stabiliranno, in sostanza, “cosa si intende per agonismo sotto il profilo non della disciplina in sé stessa, ma piuttosto del livello tecnico necessario per affrontare” tale disciplina “in un ambito di difficoltà più elevate”, come più volte dichiarato dalla FISE anche nel corso delle audizioni svolte con gli Uffici dell’Autorità.
La soluzione attualmente prospettata dalla FISE, inoltre, consentirebbe il libero svolgimento in forma amatoriale da parte di tutti gli enti ed organismi attivi nel settore equestre anche delle discipline olimpiche e CIO/FEI al di fuori dello stretto contesto agonistico CIO/FEI, eventualmente con l’iscrizione di tesserati FISE e con qualsiasi forma di evento e/o manifestazione, nonché con attribuzione di proprie classifiche e relativi premi.
A seguito dei nuovi impegni, infine, risulterà possibile il libero svolgimento di tutte le restanti discipline equestri non ricomprese nel suddetto contesto CIO/FEI da parte di tutti gli enti, associazioni ed organismi operanti nel settore, eventualmente con la partecipazione di tesserati FISE e tramite qualsiasi forma di evento e/o manifestazione, anche in questa ipotesi con attribuzione di relative classifiche e premi.
A tal fine, la FISE si è impegnata a modificare il proprio Statuto ed i relativi regolamenti, al contempo disciplinando anche il rapporto fra circoli affiliati FISE ed altri enti e/od associazioni, anche in riferimento all’organizzazione di eventi e manifestazioni equestri non riferibili alle citate discipline CIO/FEI di natura agonistica.
In sostanza, l’attuale versione degli impegni presentata dalla FISE appare favorire una liberalizzazione del settore interessato, in quanto:
1) limiterà l’ambito di riserva della FISE alle sole discipline equestri olimpiche e CIO/FEI svolte esclusivamente in forma agonistica ed in base a ben individuate regole di natura tecnico-sportiva;
2) consentirà al contempo che le medesime discipline siano praticate da tutti gli operatori a livello amatoriale, eventualmente anche con tesserati FISE;
3) permetterà che le restanti discipline e/o attività equestri possano essere liberamente svolte, con i medesimi criteri, senza alcun vincolo o limitazione di sorta;
4) consentirà l’uso degli impianti dei circoli e club affiliati alla FISE ad altri enti od associazioni in base all’apposita “convenzione quadro” (all. 2 del formulario), grazie alla quale anche i tesserati federali potranno partecipare a manifestazioni “terze”, utilizzando le strutture affiliate alla federazione nazionale.
Al riguardo, si evidenzia che l’attuale modello della suddetta convenzione appare rispondente alla principale finalità di apertura del mercato interessato, non prevedendo alcuna discrezionalità da parte della FISE circa la stipula delle convenzioni richieste ed alcun vincolo di carattere economico per l’organizzazione, associazione od ente richiedente.
L’Autorità vigilerà sull’esecuzione degli impegni ai fini e per gli effetti di quanto previsto dall’articolo 14-ter, comma 1, della legge n. 287/90.
A tal fine, la FISE, entro trenta giorni dalla notifica della presente delibera, dovrà presentare all’Autorità una relazione nella quale illustrerà le modalità di attuazione degli impegni assunti e resi obbligatori con il presente provvedimento ed, in particolare:
1) dovrà dimostrare di aver fornito adeguata pubblicità ai propri impegni, ad esempio allegando fotocopia della pagina del proprio sito web e/o di apposito comunicato diffuso tramite un periodico di settore, ove sarà pubblicato il comunicato con cui si rende noto a tutti gli operatori del settore equestre il contenuto degli attuali impegni;
2) dovrà comunicare la data certa dell’Assemblea Nazionale e del Consiglio federale avente all’ordine del giorno le modifiche statutarie e regolamentari conseguenti all’approvazione degli impegni da parte dell’Autorità.
La Fise sarà altresì tenuta a rendere noto all’Autorità l’esito di tali riunioni, contestualmente al relativo verbale, entro dieci giorni dalla loro formalizzazione.
c) dovrà inviare copia delle convenzioni definitivamente stipulate con organizzazioni, enti od associazioni operanti nel settore equestre, allo scopo di consentire loro l’uso degli impianti degli affiliati FISE.
RITENUTO, pertanto, che gli impegni presentati dalla F.I.S.E. – Federazione Italiana Sport Equestri in data del 21 luglio 2010 e definitivamente formalizzati in data 4 febbraio 2011 sono tali da far venire meno i profili anticoncorrenziali oggetto dell’istruttoria;
RITENUTO, inoltre, di disporre l’obbligatorietà dei suddetti impegni nei confronti della FISE, ai sensi dell’articolo 14-ter, comma 1, della legge n. 287/90;
RITENUTO, infine, di poter chiudere il procedimento nei confronti della FISE, senza accertare l’infrazione ai sensi dell’articolo 14-ter della legge citata;
DELIBERA
a) di rendere obbligatori gli impegni ai sensi dell’articolo 14-ter, comma 1, della legge n. 287/90 nei confronti della F.I.S.E. – Federazione Italiana Sport Equestri nei termini sopra descritti e allegati al presente provvedimento, di cui fanno parte integrante;
b) di chiudere il procedimento nei confronti della FISE senza accertare l’infrazione ai sensi dell’articolo 14-ter, comma 1, della legge n. 287/90;
c) che la F.I.S.E. – Federazione Italiana Sport Equestri – entro trenta giorni dalla data di accettazione degli impegni, informi l’Autorità delle modalità di attuazione degli impegni, secondo le prescrizioni sopra specificate.
Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.
Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell’articolo 135, comma 1, lettera b), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell’articolo 8, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.